Il formaggio Piora

La Val Piora è sinonimo del pregiato formaggio Piora, con marchio Dop, che non potrai assolutamente mancare di assaggiare. Il formaggio Piora ha un sapore ed un aroma inconfondibile che gli viene conferito dalla preziosa qualità del latte crudo con la sua biodiversità, derivante da bovine che brucano l’erba dei pascoli alpini, situati tra i 2’000 e i 2’300 m.
L’alpe Piora, il piu vasto alpeggio del Cantone Ticino, copre un superficie di 3500 ha dei quali oltre 1’000 ha sono di pascolo produttivo. La produzione annua raggiunge ca. 3000 forme (23’000 kg).

 Durante l’estate salgono per l’alpeggio da luglio a settembre (ca 70 giorni di alpeggio) ca. 500 bovini suddivisi in vitelli, manzette, manze e mucche da latte. Attualmente il carico dell’Alpe e’ suddiviso come segue:
1. Corte di Piora (+ Carorescio) con vacche lattifere (massimo 250 capi di bestiame)
2. Corte di Tom (+ Pinett) con manze (massimo 110 capi di bestiame), nessuna produzione di latte
3. Corte di Ritom (+ Fontanella e Passo dell’Uomo) con manzette e vitelli (massimo 180 capi), nessuna produzione di latte
4. Corte di Cadlimo con bestiame ovino.

La predominanza dei pascoli è’ composta da foraggere aromatiche, come l’erba mutarina (Ligusticum mutellina), il trepide dorato (Crepis aurea), la piantaggina alpina e i vari tipi di trifoglio alpino (Trifolium alpinum). Questa caratteristica pastura, ricca e profumata, contribuisce in modo particolare alla formazione dei peculiari aromi e sapori del Piora che conferiscono alla sua pasta una morbidezza e una delicata dolcezza.

La produzione e’ di proprieta’ dei singoli Boggesi e per stabilire il quantitativo di formaggio che spetta ad ognuno si procede a 3 pesature in due pasti consecutivi del latte di ogni singola bovina. La prima pesatura entro 8 giorni dall’inizio, la seconda i primi giorni della transumanza a Carorescio e la terza otto giorni prima dello scarico dell’alpe.

Lago Cadano con Alpe Piora sullo sfondo
Un pò di storia

Sin dall’inizio del 2. millennio la popolazione vallerana era in constante aumento e il fabbisogno di alimenti impose importanti cambiamenti all’agricoltura locale. Al bestiame ovino e caprino subentro’ un forte numero di bovini e equini. I pascoli in fondo valle e sui pendii laterali erano ormai esauriti. Si passo’ quindi allo sfruttamento dei pascoli di altura ancora liberi e qui sorsero col tempo frequenti litigi tra “vicinie” o “deganie” per i diritti di alpeggio.


Le vicinanze della Media e Bassa Leventina (Prato, Faido, Chioggiogna e Giornico) si impossessarono di grandi alpi nella Val Bedretto, dove solo a partire dal XII-XIII secolo i primi abitanti si stabilirono tutto l’anno. I Bleniesi si spinsero a nord del Passo del Lucomagno accordandosi con Monastero di Disentis che possedeva un vastissimo territorio poco sfruttato dai grigionesi. Anche tra le frazioni e nuclei abitati del comune di Quinto erano sorti litigi per il carico degli alpi in loco. Pertanto il comune di Quinto, con atto divisorio del 25 maggio 1227, ha proceduto alla divisione degli alpi tra le frazioni e i nuclei abitati onde definire chiaramente i rapporti di proprieta’ e i diritti di sfruttamento di ogni alpe. L’Alpe di Zemblasca-Prato (Zumellascha) fu assegnato ai vicini di Varenzo (Valendo), Ambri-Sotto (Umbrio inferiori), Ambri-Sopra (Umbrio superiori), Scruengo (Scriuenco) e Giof (Zovo). L’Alpe di Ravina ad Ambri-Sopra e Scruengo. L’Alpe di Piora (Pigora) venne attribuito ai vicini di Busnengo (Buxenenco), Deggio (Degio), Biatri (Beatre), Lurengo (Liurenco), Catto (Cadi), Quinto e Armonengo (Ramonenco). Ai vicini di Altanca (Lotancha), Ronco, Cresta, Varenzo, Deggio, Lurengo andava l’Alpe Tom (Tomi) e la terza parte degli Alpi Pinett (Pinedo) e Cadlimo (Fontanella e Cadellimo) con tutte le pasture inerenti e racchiuse dalle cime delle alpi della Val Piora (Quarnario).

Questo atto fissava il diritto di pascolo, il legnatico, il diritto di far fieno, di stramare e di godere del letame. Era vietato cintare i pascoli e la possibilita’ di edificare cascine e abitacoli era ridotta a pochissimi punti espressamente indicati. Era inoltre vietato accettare o prendere a fitto bestiame forestiero per caricarlo in uno degli alpi predetti (eccezione Ravina). Praticamente ogni filo d’erba veniva sfruttato e severe sanzioni erano previste per coloro che non rispettavano il regolamento. Il bestiame abusivo veniva “pignorato” e restituito dopo pagamento di una pena.
Visto che i confini fra l’Alpe Piora e gli alpi del Lucomagno (Croce e Santa Maria) non erano molto chiari, sorsero dei litigi tra le vicinanze di Quinto e di Disentis (proprietario degli alpi sul Lucomagno). Siccome non si giunse ad una soluzione bonaria della vertenza, venne nominato un arbitro neutrale nella persona di Gilg Tschudi di Glarona, uomo di grande autorevolezza nazionale, che con sentenza del 22 settembre 1560 assegno’ la contestata Val Termine alla vicinanza di Quinto, cosicche l’Alpe di Piora si estende verso il Lucomagno fin quasi all’attuale lago di Santa Maria. Nel frattempo era stato acquistato dai vicini di Prugiasco, che apparteneva alla degagna leventinese, l’Alpe di Carorescio.
Il Passo dell’Uomo che unisce il Lucomagno all’Alta Leventina assunse rilevante importanza come via di comunicazione e di commercio. Il sale, indispensabile per la conservazione dei cibi, era pure un ingrediente necessario nell’alimentazione umana e in quella del bestiame. Siccome il sale rossastro proveniente da Milano non era molto apprezzato, l’Alta Leventina si riforniva di sale bianco proveniente da Hall vicino a Innsbruck. Le popolazioni del Nord lo trasportavano fino al Passo dell’Uomo e qui i somieri di Quinto lo prendevano in consegna per poi distribuirlo in valle. Anche il commercio di burro acquistato a buon prezzo a Disentis, assunse importanza per questo valico, dato che cio’ permetteva di produrre il ricercato formaggio grasso di Piora, evitando cosi di scremare, anche solo parzialmente, il latte dell’Alpe.
Anche cacciatori e escavatori di cristalli sfruttavano questo passo. Con loro sorsero dei litigi con i boggesi, dato che queste attivita’ causavano cadute di sassi e mettevano in pericolo il bestiame. Dopo divieti e ricorsi, il tribunale di Uri sentenzio’ nel 1575 che “doni di Dio speciali” come selvaggina e cristalli devono essere un bene comune per tutti e non solo un privilegio della vicinanza di Quinto. La caccia fu permessa tutto l’anno mentre l’escavazione di cristalli venne vietata da maggio a settembre.
Fonte testo “Un po’ di Storia”, si ringrazia il sig. Adriano Dolfini